Come ha dimostrato la crisi dovuta al Coronavirus, la gestione dell’emergenza durante una pandemia presuppone una cooperazione efficiente di tutti e tre i livelli istituzionali. Nel contempo, gli anni della pandemia hanno anche mostrato dove c’è ancora potenziale di miglioramento, soprattutto per quanto concerne il chiarimento delle competenze, un coordinamento più efficace tra Confederazione, cantoni e comuni, nonché in merito al flusso di comunicazione. Queste ottimizzazioni si vogliono ora realizzare mediante la revisione parziale della Legge sulle epidemie (LEp).
Come ha sottolineato l’Associazione dei Comuni Svizzeri (ACS) nella sua presa di posizione, sono soprattutto le autorità locali, cioè i comuni e le città, a essere interessate da questi provvedimenti, a doverli mettere in atto e a doversi confrontare costantemente con la popolazione. Ecco perché, secondo l’ACS, occorre coinvolgere sistematicamente e obbligatoriamente il comparto comunale nei processi decisionali, di pianificazione e di comunicazione; la sua posizione dovrebbe corrispondere a quella delle Conferenze dei direttori cantonali.
Oltre a questa considerazione generale, l’ACS si è pronunciata anche riguardo a concreti articoli del Codice. Chiede ad esempio il diritto di audizione, quando in una situazione particolare o straordinaria vengono prese decisioni dall’alto che interessano essenzialmente il comparto comunale.
Nel contesto della revisione parziale della LEp, la Confederazione considera inoltre una regolamentazione degli aiuti finanziari alle imprese. L’ACS rimanda al principio dell’equivalenza fiscale: deve essere la Confederazione stessa a far fronte alle misure disposte dalla Confederazione. Questo vale anche per i costi che devono sostenere i comuni, ad esempio indirettamente a fronte di spese conseguenti nel settore dell’assistenza sociale o direttamente per perdite pecuniarie di istituzioni comunali come residenze per anziani e case di cura, musei, biblioteche o piscine coperte. Queste istituzioni durante la pandemia da Covid-19 non hanno avuto diritto né all’indennità per lavoro ridotto né a misure in favore dei casi di rigore.
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